Adozione: le diverse tipologie previste dalla legge italiana
In Italia esistono almeno quattro forme di adozione profondamente diverse tra loro — nazionale, internazionale, in casi particolari, e di persone maggiorenni — ciascuna con requisiti, procedure ed effetti giuridici specifici, spesso confusi tra loro. Vediamo come funziona ciascuna, chi può accedervi e cosa comporta concretamente.
Adozione nazionale: la forma "piena", per i minori in stato di abbandono
È l'adozione legittimante per eccellenza, disciplinata dalla Legge 184/1983: riguarda minori dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale, italiani o comunque presenti sul territorio italiano.
Chi può adottare
Coppie unite in matrimonio da almeno 3 anni, senza separazioni (nemmeno di fatto) negli ultimi 3 anni
Il requisito dei 3 anni può essere soddisfatto anche sommando la convivenza stabile precedente al matrimonio, se il tribunale ne accerta la continuità
Entrambi i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore
Il limite di età
L'età degli aspiranti genitori deve superare quella dell'adottando di almeno 18 anni, e non di più di 45 anni — con possibilità di deroga solo nell'interesse del minore.
Come funziona la procedura
Presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni, con documentazione allegata (certificati di nascita, residenza, matrimonio, stato di famiglia, certificato di sana e robusta costituzione psicofisica)
Un'indagine psico-sociale, della durata indicativa di 4 mesi, con colloqui volti a valutare la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare della coppia
La dichiarazione di disponibilità ha validità di 3 anni e può essere ripresentata
Se la coppia viene abbinata a un minore, inizia un affidamento preadottivo della durata di un anno (prorogabile), al termine del quale, se l'esito è positivo, l'adozione diventa definitiva
Un dato tecnico importante: la procedura si svolge secondo il rito della volontaria giurisdizione (art. 737 c.p.c.), e non è richiesta l'assistenza obbligatoria di un avvocato.
Per un approfondimento specifico su tutte le fasi di questo percorso — dallo stato di abbandono al diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini biologiche — leggi il nostro articolo dedicato all'adozione nazionale dei minori.
Adozione internazionale: quando il minore è straniero
Riguarda minori residenti in un altro Stato, in stato di abbandono secondo le autorità del Paese di origine, che vengono trasferiti in Italia a scopo adottivo.
Il presupposto centrale
Le autorità del Paese di origine devono aver verificato l'impossibilità di trovare una soluzione familiare adeguata all'interno dello stesso contesto nazionale del minore — l'adozione internazionale è pensata come soluzione quando quella nazionale non è percorribile.
Le fasi principali
Richiesta al Tribunale per i Minorenni del decreto di idoneità, che precede obbligatoriamente ogni procedura internazionale — è gratuita fino a questo momento
Una volta ottenuta l'idoneità, la coppia deve conferire l'incarico a un Ente autorizzato, iscritto all'albo della Commissione per le Adozioni Internazionali, che funge da intermediario con il Paese estero
L'ente segue la coppia nella procedura all'estero fino all'abbinamento con il minore, e all'incontro effettivo nel Paese di origine
Il riconoscimento in Italia
Il tribunale verifica che l'autorità straniera abbia accertato correttamente lo stato di abbandono (o raccolto il consenso dei genitori naturali), e che l'adozione determini per il minore l'acquisizione dello status di figlio degli adottanti, con cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine.
Per un approfondimento completo su questa procedura — fasi, tempi medi, costi e agevolazioni fiscali disponibili — leggi il nostro articolo dedicato all'adozione internazionale.
Adozione in casi particolari: quando l'adozione piena non è praticabile
È una forma di adozione non legittimante, disciplinata dall'art. 44 della Legge 184/1983 (da cui prende anche il nome informale di "adozione ex art. 44"): si applica quando il minore, pur avendo bisogno di una famiglia, non si trova in stato di abbandono in senso tecnico — perché ha già un legame stabile con chi intende adottarlo (un parente, o una persona con cui convive da tempo) — e quindi non richiede il passaggio per la dichiarazione di adottabilità né per l'adozione piena, che reciderebbe legami familiari che qui, invece, ha senso mantenere. A differenza dell'adozione piena, infatti, mantiene i rapporti giuridici con la famiglia di origine.
I quattro casi previsti dalla legge
Lettera a): da parte di parenti entro il sesto grado, o di persone legate al minore da un rapporto stabile e duraturo, quando il minore è orfano di entrambi i genitori
Lettera b): da parte del coniuge, quando il minore è figlio (anche adottivo) dell'altro coniuge — la cosiddetta "adozione del figlio del coniuge"
Lettera c): quando il minore si trova in condizione di disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92) ed è orfano di entrambi i genitori
Lettera d): quando vi è constatata impossibilità di affidamento preadottivo
Una particolarità sui requisiti
Nei casi delle lettere a), c) e d), l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato — una differenza significativa rispetto all'adozione piena.
Gli effetti sul piano successorio
Un aspetto tecnico spesso trascurato: nell'adozione in casi particolari, il minore adottato è equiparato ai figli legittimi e concorre regolarmente nella divisione ereditaria del patrimonio degli adottanti — ma non vale il contrario: gli adottanti non acquisiscono alcun diritto successorio nei confronti dell'adottato.
Adozione di persone maggiorenni: uno strumento diverso, per finalità diverse
È l'unica forma di adozione che riguarda persone già adulte, regolata dagli articoli 291 e seguenti del Codice Civile, con presupposti e finalità completamente diversi rispetto all'adozione di minori.
I requisiti anagrafici
L'adottante deve aver compiuto 35 anni (riducibili eccezionalmente a 30, in presenza di circostanze particolari valutate dal tribunale)
Tra adottante e adottando deve sussistere una differenza di età di almeno 18 anni
L'adottante non deve avere figli legittimi o legittimati (salvo eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza più recente, che ha esteso l'istituto anche a chi ha già figli, purché questi ultimi prestino il proprio consenso)
I consensi necessari
Il consenso di adottante e adottando
L'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando (se coniugati e non separati)
L'assenso degli eventuali figli maggiorenni dell'adottante
La procedura, e un punto molto importante
La domanda si presenta con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'adottante. A differenza dell'adozione di minori, qui l'assistenza di un avvocato è obbligatoria per legge — non è una procedura che si possa gestire autonomamente.
Gli effetti
L'adozione ordinaria di un maggiorenne non incide sui rapporti con la famiglia di origine, e non produce effetti nei confronti dei parenti dell'adottante o dell'adottato — resta un vincolo circoscritto al solo rapporto tra le due parti coinvolte, con effetti anche sul cognome (l'adottato ha diritto di anteporre il cognome dell'adottante al proprio).
In sintesi: le quattro forme a confronto
Tipo di adozione | Riguarda | Assistenza legale obbligatoria |
|---|---|---|
Nazionale | Minori in Italia in stato di adottabilità | No |
Internazionale | Minori stranieri in stato di abbandono | No (ma tramite Ente autorizzato) |
In casi particolari (art. 44) | Minori in situazioni specifiche, senza stato di abbandono dichiarato | No |
Di persone maggiorenni | Adulti, per finalità diverse dalla tutela di un minore | Sì, obbligatoria |
Perché farsi assistere nella valutazione della propria situazione
Comprendere quale forma di adozione sia applicabile al proprio caso specifico, verificare la sussistenza dei requisiti, e preparare correttamente la documentazione richiesta — specialmente nei casi più articolati come l'adozione in casi particolari — richiede un'analisi attenta della normativa e della propria situazione familiare. Una valutazione preliminare, tramite un parere mirato, permette di orientarsi con maggiore consapevolezza tra le diverse opzioni disponibili, prima di avviare un percorso spesso lungo e delicato.
Questo articolo ha finalità puramente informativa e non sostituisce una consulenza personalizzata. Se hai bisogno di un parere sulla tua situazione specifica in materia di adozione, scopri il nostro servizio dedicato o contattaci per ricevere un preventivo senza impegno.